Qualche spunto riguardo alle discussioni sul concetto di persona.
Può essere utile ricordare che il termine "persona" è un termine usato dapprima per le persone divine e poi per le persone umane. Questo suggerisce che vi è implicita l'idea della spiritualità e della relazione. Come le persone divine si definiscono con la loro reciproca presenza, o amore, così la persona umana è definita dalla presenza divina nel suo spirito.
Perciò le tradizionali definizioni dell'essere umano come animale sociale, politico, economico, linguistico, etc. colgono soltanto alcuni aspetti, ma non giungono all'essenza.
martedì 17 febbraio 2009
Qualche spunto su "fraternità" e "diritto" (riflessioni e domande aperte su...)
carissimi, invio un articolo che mi sembra interessante.
Se non altro perché potrebbe tornarci utile come base di partenza... per andare oltre... o più a fondo (meglio) nei nostri gruppi.
Eleanna
______________
prof. Fausto Goria - Diritto romano,
Università di Torino
Il diritto, secondo una concezione largamente diffusa e certo un po' semplificatrice [1] , ha come fine la permanenza ordinata di un gruppo e, al suo interno, la pacifica coesistenza dei soggetti che lo compongono, in modo che siano ridotti al minimo, e rapidamente risolti, i conflitti fra loro.
Lo spirito di fraternità aspira certamente a realizzare molto di più, ma non si può dire che si muova verso un'altra direzione.
A questo punto la domanda è: che cosa ha a che fare la fraternità con il diritto ? Vi sono dei rapporti, oppure si tratta di realtà che operano su piani diversi ?
Lo spirito di fraternità aspira certamente a realizzare molto di più, ma non si può dire che si muova verso un'altra direzione.
A questo punto la domanda è: che cosa ha a che fare la fraternità con il diritto ? Vi sono dei rapporti, oppure si tratta di realtà che operano su piani diversi ?
- Quest'ultima sembra una convinzione abbastanza diffusa: molti ritengono che la fraternità possa essere solo spontanea, mentre caratteristica del diritto sarebbe la coattività. Ne conseguirebbe che il diritto è tanto più necessario quanto meno opera la fraternità e, viceversa, che una società totalmente compenetrata da quest'ultima potrebbe tranquillamente fare a meno del primo: così ad esempio, il sociologo tedesco Tönnies, che contrappone la Gemeinschaft (o "comunità") alla Gesellschaft (cioè "società"); anche Marx prevedeva la scomparsa del diritto nella futura società senza classi.
Evidentemente, l'orientamento a rispondere in un modo o nell'altro dipende da come viene concepito il diritto: ad esempio, i sostenitori di teorie istituzionali (quali Maurice Hauriou e Santi Romano), che ritengono il diritto insito in ogni gruppo sociale organizzato, non avrebbero difficoltà ad ammetterne l'esistenza anche in una società completamente fraterna. In effetti, la sussistenza di regole può essere indirizzata proprio a salvaguardare il carattere pienamente fraterno della convivenza e ad educare ad essa i nuovi aderenti, come mostrano ad esempio le regole monastiche; da questo punto di vista, la fraternità potrebbe presentarsi come esperienza vissuta di rapporti positivi ed arricchenti, che tende a tradursi in diritto proprio per assumere carattere stabile ed istituzionale.
Posto quindi che tra fraternità e diritto non vi è necessariamente esclusione, ma ammettendo che le società completamente fraterne costituiscono per ora casi di limitate dimensioni, si può provare ad esaminare il rapporto fra diritto e fraternità da un punto di vista storico.
Qui sorge spontanea una riflessione: in età moderna il valore della fraternità è stato proclamato sul piano politico, soprattutto a seguito della rivoluzione francese, in simbiosi con quelli di libertà e di eguaglianza; ora, nessuno contesta il fatto che questi ultimi siano diventati importanti valori giuridici (anche se non solo tali), riconosciuti in modo espresso da molte costituzioni moderne; ma allora, si può pensare che la fraternità sia da collocare solo su un piano morale e sociale ?
o non è forse vero che essa costituisce in certo modo la sintesi e l'equilibrio della libertà e dell'eguaglianza, nel senso che proprio in vista della fraternità la prima può accettare limiti per realizzare una certa eguaglianza, e che d'altronde quest'ultima sempre in vista della fraternità può acconsentire a frenare la propria espansione per non comprimere troppo la prima [2] ? Se questo è vero in generale sul piano politico, non può avere delle conseguenze anche per il diritto?
Oggi, in realtà, il collegamento della fraternità con il diritto appare come un esigenza sentita, tant'è vero che si è scritto di recente: "La fraternità ... non è altra cosa rispetto al diritto, né assume le vesti di un altro diritto, ma ne è forse il cuore segreto (sottolineatura mia), tanto più centrale quanto più la soluzione dei problemi appare legata a dimensioni planetarie". [3]
Se andiamo più indietro nella storia, scopriamo che il tentativo di estendere le caratteristiche delle relazioni tra fratelli di sangue a persone con le quali tali vincoli non esistevano ha radici assai antiche e probabilmente fu alla base, presso i Romani, della figura di società che comportava la messa in comune di tutti i beni; certo, al legame in qualche modo fraterno che intercorre fra i membri di ogni contratto di società viene ricondotto, dal giurista Ulpiano, il divieto di ottenere una condanna che vada al di là dell'attivo patrimoniale di ciascuno. [4] Nel Medio Evo, presso vari popoli appare diffuso l'istituto dell'affratellamento, allo scopo di costituire fra due o più persone relazioni strette di solidarietà e di aiuto reciproco, su un piano di parità e nell'ambito di una comunione patrimoniale [5] E' vero che in tali istituzioni la fraternità era un legame fra pochi, destinato a soddisfare interessi comuni, ma negli stessi secoli - su impulso del messaggio cristiano che aveva prospettato la fraternità in modo universale, fornendole anche fondamento teologico e strumenti concettuali e spirituali - sorse un'enorme quantità di associazioni laicali (molte delle quali denominate appunto "confraternite"), che promuovevano una più intensa pratica di rapporti fraterni, sia fra i componenti sia verso l'esterno, e che hanno influito sia sul diritto (ad esempio, per quanto riguarda la teoria della persona giuridica), sia sulla società nel suo complesso ponendo le premesse per i moderni servizi sociali e di assistenza. Non mancarono, anzi, visioni profetiche che andavano assai al di là della società del tempo: lo spirito di fraternità verso tutta la realtà naturale e cosmica prospettato da San Francesco non appare oggi così moderno da poter costituire uno spunto di giustificazione teorica per una legislazione che protegga l'ambiente ?
Già prima della rivoluzione francese, quindi, la fraternità era sentita come un valore (?) che qualificava determinati rapporti e che poteva tradursi in conseguenze giuridiche; pochi decenni dopo la rivoluzione al termine "fraternità" si sostituì gradualmente quello di "solidarietà", ed anch'esso ebbe una lunga storia (non ancora terminata) come valore atto a promuovere, in forma sempre più estesa, il riconoscimento di diritti umani e l' introduzione di nuove figure giuridiche [6]
Sarebbe certo interessante compiere un viaggio nel mondo delle norme per accertare quante di esse, presso i vari popoli e nei vari campi del diritto, possono trovare il loro fondamento nell'esigenza di conferire ai rapporti sociali carattere maggiormente fraterno. Non possiamo farlo ora [7], ma qualche esempio risulterà dalle successive relazioni. Qui possiamo solo osservare che una ricerca del genere non avrebbe esclusivamente carattere culturale: si potrebbe infatti sostenere che, ove la fraternità abbia costituito il principio ispiratore di un complesso di norme, essa rappresenti anche un importante criterio interpretativo delle medesime, pur in quegli ordinamenti nei quali non si possa riconoscere al "principio di fraternità" (o, eventualmente, a quello di solidarietà) il rango di principio generale del diritto [8].
Se i profili appena indicati concernono piuttosto l'ordinamento di una comunità nel suo insieme e la fraternità come possibile valore ispiratore di norme ed istituti, (?) mi pare che vi sia una pista di un certo interesse che riguarda fraternità e diritto nelle quotidiane relazioni personali.
Oggi, in realtà, il collegamento della fraternità con il diritto appare come un esigenza sentita, tant'è vero che si è scritto di recente: "La fraternità ... non è altra cosa rispetto al diritto, né assume le vesti di un altro diritto, ma ne è forse il cuore segreto (sottolineatura mia), tanto più centrale quanto più la soluzione dei problemi appare legata a dimensioni planetarie". [3]
Se andiamo più indietro nella storia, scopriamo che il tentativo di estendere le caratteristiche delle relazioni tra fratelli di sangue a persone con le quali tali vincoli non esistevano ha radici assai antiche e probabilmente fu alla base, presso i Romani, della figura di società che comportava la messa in comune di tutti i beni; certo, al legame in qualche modo fraterno che intercorre fra i membri di ogni contratto di società viene ricondotto, dal giurista Ulpiano, il divieto di ottenere una condanna che vada al di là dell'attivo patrimoniale di ciascuno. [4] Nel Medio Evo, presso vari popoli appare diffuso l'istituto dell'affratellamento, allo scopo di costituire fra due o più persone relazioni strette di solidarietà e di aiuto reciproco, su un piano di parità e nell'ambito di una comunione patrimoniale [5] E' vero che in tali istituzioni la fraternità era un legame fra pochi, destinato a soddisfare interessi comuni, ma negli stessi secoli - su impulso del messaggio cristiano che aveva prospettato la fraternità in modo universale, fornendole anche fondamento teologico e strumenti concettuali e spirituali - sorse un'enorme quantità di associazioni laicali (molte delle quali denominate appunto "confraternite"), che promuovevano una più intensa pratica di rapporti fraterni, sia fra i componenti sia verso l'esterno, e che hanno influito sia sul diritto (ad esempio, per quanto riguarda la teoria della persona giuridica), sia sulla società nel suo complesso ponendo le premesse per i moderni servizi sociali e di assistenza. Non mancarono, anzi, visioni profetiche che andavano assai al di là della società del tempo: lo spirito di fraternità verso tutta la realtà naturale e cosmica prospettato da San Francesco non appare oggi così moderno da poter costituire uno spunto di giustificazione teorica per una legislazione che protegga l'ambiente ?
Già prima della rivoluzione francese, quindi, la fraternità era sentita come un valore (?) che qualificava determinati rapporti e che poteva tradursi in conseguenze giuridiche; pochi decenni dopo la rivoluzione al termine "fraternità" si sostituì gradualmente quello di "solidarietà", ed anch'esso ebbe una lunga storia (non ancora terminata) come valore atto a promuovere, in forma sempre più estesa, il riconoscimento di diritti umani e l' introduzione di nuove figure giuridiche [6]
Sarebbe certo interessante compiere un viaggio nel mondo delle norme per accertare quante di esse, presso i vari popoli e nei vari campi del diritto, possono trovare il loro fondamento nell'esigenza di conferire ai rapporti sociali carattere maggiormente fraterno. Non possiamo farlo ora [7], ma qualche esempio risulterà dalle successive relazioni. Qui possiamo solo osservare che una ricerca del genere non avrebbe esclusivamente carattere culturale: si potrebbe infatti sostenere che, ove la fraternità abbia costituito il principio ispiratore di un complesso di norme, essa rappresenti anche un importante criterio interpretativo delle medesime, pur in quegli ordinamenti nei quali non si possa riconoscere al "principio di fraternità" (o, eventualmente, a quello di solidarietà) il rango di principio generale del diritto [8].
Se i profili appena indicati concernono piuttosto l'ordinamento di una comunità nel suo insieme e la fraternità come possibile valore ispiratore di norme ed istituti, (?) mi pare che vi sia una pista di un certo interesse che riguarda fraternità e diritto nelle quotidiane relazioni personali.
Indubbiamente anche il fenomeno giuridico può essere considerato dal punto di vista della relazione, ma normalmente - almeno se prendiamo in considerazione il complesso normativo in cui si esprime solitamente il diritto nei Paesi dell'Europa continentale e nell'America latina - la relazione giuridica è caratterizzata da un forte tasso di astrazione: nel mondo delle norme non esiste la persona concreta, con un nome e cognome, un'età, residenza, educazione, lavoro, esperienza di vita e formazione psicologica, connotata da determinate condizioni economiche e culturali; esistono invece delle figure astratte, che entrano in rapporti tipicizzati secondo ruoli (proprietario, debitore, creditore, venditore, mandante, erede, attore, convenuto ecc., per limitarci al diritto privato e al processo civile); di esse le norme precisano i comportamenti nella forma di diritti (e altre figure soggettive come potestà, facoltà ecc.) e doveri (od oneri). Naturalmente ciò è dovuto ad esigenze di generalità ed economia normativa; del resto, anche negli ordinamenti di common law, nei quali il precedente è costituito da un caso concreto, esso viene descritto con attenzione ai profili giuridicamente rilevanti e viene applicato nei casi successivi facendo astrazione (qui per opera del giudice, non del legislatore!) da ciò che non viene considerato "simile".
Nell'esperienza pratica, dunque, il rapporto configurato astrattamente nelle norme prende vita come rapporto sociale concreto fra due o più persone determinate, che possono assumere nei confronti reciproci atteggiamenti diversissimi: di ostilità, indifferenza, oppure appunto di fraternità (con tutte le sfumature intermedie). Quest'ultimo può consistere, ad esempio, nell'ascoltare attentamente la controparte per cogliere tutte le sue esigenze - sempre esemplificando con riferimento al diritto privato - sia nelle trattative precontrattuali, sia nel corso dell'adempimento della prestazione, sia nel caso che ci si accinga ad un'azione giudiziaria (pensiamo soprattutto a prestazioni d'opera, subordinata o autonoma, appalti, ma anche a crisi matrimoniali); ora, spesso si è sperimentato che tale atteggiamento finisce per indurre la controparte ad assumerne uno analogo, con vantaggio reciproco. Un altro esempio, ancora nel campo civilistico: adempiere la propria prestazione quanto prima possibile, senza aspettare il termine fissato a favore del debitore.
Se poi prendiamo in considerazione un organismo giudiziario, o ad ogni modo pubblico, il funzionario che voglia essere fraterno potrà far uso dei propri poteri discrezionali per venire incontro alle esigenze, anche spicciole o legate a situazioni contingenti, delle persone interessate; più in generale, potrà "perdere tempo" per ascoltare queste ultime. Il risultato, molto spesso, sarà di vedersi facilitato lo svolgimento dei propri doveri d'ufficio dagli interessati stessi, o addirittura di vedere bene accetta anche una decisione a loro sfavorevole (fatto particolarmente importante, com'è ovvio, quando si tratta di rendere giustizia). Non è poi raro il caso in cui atteggiamenti del genere portano ad innovazioni normative: ad esempio, revisione di regolamenti ed adozione di procedure più snelle; coinvolgimento, in procedure amministrative e giudiziarie, di enti di assistenza o ad ogni modo specializzati nel rispondere a determinati bisogni, e così via.
Anche quando non spinge a modificare le regole, l'atteggiamento fraterno di operatori giudiziari, funzionari pubblici o semplicemente parti in un rapporto può suggerire interpretazioni giuridiche nuove, o semplicemente consigliare di adottare, fra più soluzioni possibili, quella più rispondente alla funzione della norma con riferimento a quel preciso caso concreto. E, prima ancora, induce l'operatore ad interrogarsi sulla utilità del proprio ruolo e sullo spirito della normativa da applicare, evitando quindi la burocratizzazione dei compiti e il passivo perpetuarsi di prassi tramandate per inerzia.
Sembrerebbe quindi che la fraternità possa entrare nel diritto anche come potente spinta all'efficacia di esso conformemente alla sua funzione sociale, e che, da quest'ultimo punto di vista, possa collocarsi sul piano della effettività delle norme.
Nell'esperienza pratica, dunque, il rapporto configurato astrattamente nelle norme prende vita come rapporto sociale concreto fra due o più persone determinate, che possono assumere nei confronti reciproci atteggiamenti diversissimi: di ostilità, indifferenza, oppure appunto di fraternità (con tutte le sfumature intermedie). Quest'ultimo può consistere, ad esempio, nell'ascoltare attentamente la controparte per cogliere tutte le sue esigenze - sempre esemplificando con riferimento al diritto privato - sia nelle trattative precontrattuali, sia nel corso dell'adempimento della prestazione, sia nel caso che ci si accinga ad un'azione giudiziaria (pensiamo soprattutto a prestazioni d'opera, subordinata o autonoma, appalti, ma anche a crisi matrimoniali); ora, spesso si è sperimentato che tale atteggiamento finisce per indurre la controparte ad assumerne uno analogo, con vantaggio reciproco. Un altro esempio, ancora nel campo civilistico: adempiere la propria prestazione quanto prima possibile, senza aspettare il termine fissato a favore del debitore.
Se poi prendiamo in considerazione un organismo giudiziario, o ad ogni modo pubblico, il funzionario che voglia essere fraterno potrà far uso dei propri poteri discrezionali per venire incontro alle esigenze, anche spicciole o legate a situazioni contingenti, delle persone interessate; più in generale, potrà "perdere tempo" per ascoltare queste ultime. Il risultato, molto spesso, sarà di vedersi facilitato lo svolgimento dei propri doveri d'ufficio dagli interessati stessi, o addirittura di vedere bene accetta anche una decisione a loro sfavorevole (fatto particolarmente importante, com'è ovvio, quando si tratta di rendere giustizia). Non è poi raro il caso in cui atteggiamenti del genere portano ad innovazioni normative: ad esempio, revisione di regolamenti ed adozione di procedure più snelle; coinvolgimento, in procedure amministrative e giudiziarie, di enti di assistenza o ad ogni modo specializzati nel rispondere a determinati bisogni, e così via.
Anche quando non spinge a modificare le regole, l'atteggiamento fraterno di operatori giudiziari, funzionari pubblici o semplicemente parti in un rapporto può suggerire interpretazioni giuridiche nuove, o semplicemente consigliare di adottare, fra più soluzioni possibili, quella più rispondente alla funzione della norma con riferimento a quel preciso caso concreto. E, prima ancora, induce l'operatore ad interrogarsi sulla utilità del proprio ruolo e sullo spirito della normativa da applicare, evitando quindi la burocratizzazione dei compiti e il passivo perpetuarsi di prassi tramandate per inerzia.
Sembrerebbe quindi che la fraternità possa entrare nel diritto anche come potente spinta all'efficacia di esso conformemente alla sua funzione sociale, e che, da quest'ultimo punto di vista, possa collocarsi sul piano della effettività delle norme.
Ora, è vero che a livello filosofico il problema dell'effettività (cioè del tasso di osservanza del diritto nella pratica) è stato finora considerato per lo più con riferimento a un intero ordinamento piuttosto che a singole norme o a gruppi di esse [9]. Tuttavia, in sede internazionale il problema viene sempre più frequentemente posto con riferimento all'osservanza di trattati o alla tutela dei diritti umani. Inoltre, lo sviluppo della sociologia giuridica e di approcci al diritto di tipo non formale [10], l'adozione di criteri di valutazione (quali efficienza ed efficacia) anche con riferimento alla normativa [11], aprono ampi spazi ad una considerazione della fraternità come strettamente legata al diritto, non solo in quanto valore sociale che può avere promosso la sua emanazione, ma in quanto elemento opportuno, o addirittura necessario, per la sua applicazione. I legislatori, anzi, potrebbero domandarsi se la diffusione di una "cultura della fraternità" non sia utile all'effettività di molte norme più che la previsione di sanzioni.
In questa prospettiva, occorre però evitare un rischio: quello di intendere la fraternità in chiave esclusivamente individualistica. Infatti, rispetto al puro e semplice rapporto umano, quello giuridico non si realizza mai solo fra due persone isolate, ma sussiste sempre sullo sfondo del gruppo, dell'intero ordinamento. E' quest'ultimo che parla attraverso il diritto, pur quando riconosce posizioni soggettive, o doveri ed oneri, in capo ai privati; è quest'ultimo che occorre evitare di intaccare attraverso un'interpretazione distorta della fraternità. Ad esempio, se può essere un atto di fraternità il perdonare un'offesa senza condizioni, non è detto che questo atteggiamento possa spingersi fino a qualche sotterfugio per sottrarre il colpevole alla sanzione prevista dall'ordinamento, che spesso è posta a tutela di valori collettivi dei quali la vittima non può disporre. Allo stesso modo, se io posso rinunciare a perseguire per danni il vicino che abbia deteriorato i miei prodotti con un uso eccessivo di disinfestanti, non è accettabile che egli, persistendo nello stesso comportamento con maggiore riguardo per i miei campi, danneggi beni pubblici inquinando ad esempio le falde acquifere. In quanto coinvolge il diritto, quindi, la relazione sociale assume sempre un carattere triadico: non sussiste solo da parte di A verso B e di B verso A, ma contemporaneamente da parte di entrambi nei confronti del gruppo. Del resto, i fratelli in tanto possono definirsi tali, in quanto fanno parte di una famiglia, ed è solo all'interno di questa e sulla base di questa che le loro relazioni possono dirsi fraterne.
In questa prospettiva, occorre però evitare un rischio: quello di intendere la fraternità in chiave esclusivamente individualistica. Infatti, rispetto al puro e semplice rapporto umano, quello giuridico non si realizza mai solo fra due persone isolate, ma sussiste sempre sullo sfondo del gruppo, dell'intero ordinamento. E' quest'ultimo che parla attraverso il diritto, pur quando riconosce posizioni soggettive, o doveri ed oneri, in capo ai privati; è quest'ultimo che occorre evitare di intaccare attraverso un'interpretazione distorta della fraternità. Ad esempio, se può essere un atto di fraternità il perdonare un'offesa senza condizioni, non è detto che questo atteggiamento possa spingersi fino a qualche sotterfugio per sottrarre il colpevole alla sanzione prevista dall'ordinamento, che spesso è posta a tutela di valori collettivi dei quali la vittima non può disporre. Allo stesso modo, se io posso rinunciare a perseguire per danni il vicino che abbia deteriorato i miei prodotti con un uso eccessivo di disinfestanti, non è accettabile che egli, persistendo nello stesso comportamento con maggiore riguardo per i miei campi, danneggi beni pubblici inquinando ad esempio le falde acquifere. In quanto coinvolge il diritto, quindi, la relazione sociale assume sempre un carattere triadico: non sussiste solo da parte di A verso B e di B verso A, ma contemporaneamente da parte di entrambi nei confronti del gruppo. Del resto, i fratelli in tanto possono definirsi tali, in quanto fanno parte di una famiglia, ed è solo all'interno di questa e sulla base di questa che le loro relazioni possono dirsi fraterne.
Di qui la necessità di approfondire la prassi e la teoria della fraternità in ambito giuridico perché essa possa correttamente raggiungere le finalità che si sono intravviste.
Vorrei toccare ancora un ultimo punto: si può parlare della fraternità come di un dovere giuridico? I giuristi romani si richiamavano ad una sorta di "parentela" che lega tutti gli uomini per giustificare il divieto di tendere insidie ad altri [12] ma non vi ricollegavano obblighi di contenuto positivo. Ai nostri giorni, per dare al quesito risposta affermativa, ci si potrebbe richiamare all'art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948, che recita: "Tutti gli esseri umani ... sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza"; obblighi analoghi potrebbero rinvenirsi in quegli ordinamenti che, come avviene nell'art. 2 della Costituzione italiana, impongono a tutti i consociati un dovere generale di solidarietà. Tali enunciazioni appaiono tuttavia molto generiche e potrebbero, al massimo, essere considerate dei principi generali del diritto ai quali ricorrere solo in assenza di regole più precise. Occorre quindi una crescita della sensibilità sociale che ne permetta la traduzione in precetti più specifici, come del resto è avvenuto, nel corso dei secoli, per i principi di libertà e di eguaglianza. Occorre, per scorgere più chiaramente il da farsi, una fase forse anche lunga di educazione alla fraternità e di pratica sociale della medesima...
Vorrei toccare ancora un ultimo punto: si può parlare della fraternità come di un dovere giuridico? I giuristi romani si richiamavano ad una sorta di "parentela" che lega tutti gli uomini per giustificare il divieto di tendere insidie ad altri [12] ma non vi ricollegavano obblighi di contenuto positivo. Ai nostri giorni, per dare al quesito risposta affermativa, ci si potrebbe richiamare all'art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948, che recita: "Tutti gli esseri umani ... sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza"; obblighi analoghi potrebbero rinvenirsi in quegli ordinamenti che, come avviene nell'art. 2 della Costituzione italiana, impongono a tutti i consociati un dovere generale di solidarietà. Tali enunciazioni appaiono tuttavia molto generiche e potrebbero, al massimo, essere considerate dei principi generali del diritto ai quali ricorrere solo in assenza di regole più precise. Occorre quindi una crescita della sensibilità sociale che ne permetta la traduzione in precetti più specifici, come del resto è avvenuto, nel corso dei secoli, per i principi di libertà e di eguaglianza. Occorre, per scorgere più chiaramente il da farsi, una fase forse anche lunga di educazione alla fraternità e di pratica sociale della medesima...
... (???)
[1] Essa, espressa ad esempio in G. Pugliese, voce "Diritto", in Enciclopedia delle scienze sociali, III, Roma 1993, 58-59; 61, riflette una prospettiva cosiddetta "oggettivistica", ma non è inconciliabile con quella più soggettivistica adottata ad esempio da V. Ferrari, Funzioni del diritto. Saggio critico-ricostruttivo, 2ª ed., Roma-Bari 1989, pp. 90 ss.
[2] F. Pizzolato, Appunti sul principio di fraternità nell'ordinamento giuridico italiano, in Rivista internazionale dei diritti dell'uomo, 14 (2001), p. 774, parla della fraternità come "ambiente di composizione" dei possibili conflitti fra diritti.
[3] E. Resta, Il diritto fraterno, nuova ediz. accresciuta, Roma-Bari 2005, p. V.
[4] Così Ulpiano, in Digesta Iustiniani Augusti 17,2,63 pr.
[5] Cfr. M. Roberti, Svolgimento storico del diritto privato in Italia, 2ª ed., III, Padova 1935, pp. 16 ss.; 276 ss.; 347 ss.; M.A. Benedetto, Affratellamento, in Novissimo Digesto italiano1,1 (Torino, 1957), pp.391 s.
[6] Per il rapporto fra diritto e solidarietà, cfr. rapide notazioni e bibliografia nell'introduzione di P.P. Portinaro a K. Bayertz - M. Baurmann, L'interesse e il dono. Questioni di solidarietà, Torino 2002, pp. XXVI ss.
[7] Per qualche esempio relativo al diritto italiano, si pensi alla necessità imposta al creditore di cooperare per non rendere disagevole la prestazione del debitore; al divieto di atti emulativi; alla normativa pubblicistica sulla partecipazione delle famiglie alle attività della scuola; alla norma che impone che la pena debba mirare alla rieducazione del condannato.
[8] Per la considerazione del principio di solidarietà (artt. 2-3 della Costituzione italiana), inteso in senso lato quale espressione di fraternità, come principio generale del diritto privato, cfr. ad esempio G. Alpa, Istituzioni di diritto privato, 2ª ed., Torino 1997, pp. 130 ss.; per i rapporti fra solidarietà e fraternità, con numerosi riferimenti anche alla dottrina francese, cfr. F. Pizzolato, Appunti, cit., pp. 245 ss.
[9] Su questa problematica, cfr. ad esempio A Catania, Manuale di filosofia del diritto, Napoli 1995, pp.110 ss.; Id., Manuale di teoria generale del diritto, Roma-Bari 1998, pp. 93 ss.
[10] Si pensi, ad esempio, ad alcune correnti del cosiddetto "realismo giuridico", o anche al metodo che sorregge orientamenti quali l'analisi economica del diritto e che potrebbe ampliarsi ad altri profili.
[11] Cfr. ad esempio F. Ost - M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles 2002, pp. 328 ss.
[12] Cfr. Fiorentino, in Digesta Iustiniani Augusti 1,1,3.
[1] Essa, espressa ad esempio in G. Pugliese, voce "Diritto", in Enciclopedia delle scienze sociali, III, Roma 1993, 58-59; 61, riflette una prospettiva cosiddetta "oggettivistica", ma non è inconciliabile con quella più soggettivistica adottata ad esempio da V. Ferrari, Funzioni del diritto. Saggio critico-ricostruttivo, 2ª ed., Roma-Bari 1989, pp. 90 ss.
[2] F. Pizzolato, Appunti sul principio di fraternità nell'ordinamento giuridico italiano, in Rivista internazionale dei diritti dell'uomo, 14 (2001), p. 774, parla della fraternità come "ambiente di composizione" dei possibili conflitti fra diritti.
[3] E. Resta, Il diritto fraterno, nuova ediz. accresciuta, Roma-Bari 2005, p. V.
[4] Così Ulpiano, in Digesta Iustiniani Augusti 17,2,63 pr.
[5] Cfr. M. Roberti, Svolgimento storico del diritto privato in Italia, 2ª ed., III, Padova 1935, pp. 16 ss.; 276 ss.; 347 ss.; M.A. Benedetto, Affratellamento, in Novissimo Digesto italiano1,1 (Torino, 1957), pp.391 s.
[6] Per il rapporto fra diritto e solidarietà, cfr. rapide notazioni e bibliografia nell'introduzione di P.P. Portinaro a K. Bayertz - M. Baurmann, L'interesse e il dono. Questioni di solidarietà, Torino 2002, pp. XXVI ss.
[7] Per qualche esempio relativo al diritto italiano, si pensi alla necessità imposta al creditore di cooperare per non rendere disagevole la prestazione del debitore; al divieto di atti emulativi; alla normativa pubblicistica sulla partecipazione delle famiglie alle attività della scuola; alla norma che impone che la pena debba mirare alla rieducazione del condannato.
[8] Per la considerazione del principio di solidarietà (artt. 2-3 della Costituzione italiana), inteso in senso lato quale espressione di fraternità, come principio generale del diritto privato, cfr. ad esempio G. Alpa, Istituzioni di diritto privato, 2ª ed., Torino 1997, pp. 130 ss.; per i rapporti fra solidarietà e fraternità, con numerosi riferimenti anche alla dottrina francese, cfr. F. Pizzolato, Appunti, cit., pp. 245 ss.
[9] Su questa problematica, cfr. ad esempio A Catania, Manuale di filosofia del diritto, Napoli 1995, pp.110 ss.; Id., Manuale di teoria generale del diritto, Roma-Bari 1998, pp. 93 ss.
[10] Si pensi, ad esempio, ad alcune correnti del cosiddetto "realismo giuridico", o anche al metodo che sorregge orientamenti quali l'analisi economica del diritto e che potrebbe ampliarsi ad altri profili.
[11] Cfr. ad esempio F. Ost - M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles 2002, pp. 328 ss.
[12] Cfr. Fiorentino, in Digesta Iustiniani Augusti 1,1,3.
domenica 15 febbraio 2009
Sintesi del primo incontro dei temi proposti dal PUG 2009 - TERNI - Cenacolo San Marco – sabato 7 febbraio 2009
LA PERSONA
Dopo aver letto la documentazione e le domande proposte dal quaderno del PUG riguardo alla definizione di "persona", subito ci siamo trovati direttamente coinvolti e quindi interessati a giungere a conclusioni che potessero darci risposte più ampie ed esaustive su questo tema che ci riguarda personalmente.
Sono emerse posizioni differenti ma concordi nel ritenere difficoltoso dare una definizione esauriente di persona.
Non ci è sembrata adeguata la definizione della persona come individuo della specie umana perché non dice nulla su chi è veramente. Per noi non è una definizione.
Neanche la ragione è la caratteristica più importante che ci definisce come persone. In base alle esperienze personali abbiamo rifiutato tale possibilità perché: un uomo malato di Alzheimer o un bambino neonato oppure un handicappato non sono forse persone? Trovandosi di fronte a loro, nessuno di noi ha mai pensato di non considerarle persone. Abbiamo quindi trovato un punto di partenza e qualche indizio in più per cercare di definire la persona. Al di là del corpo e della psiche c’è quella componente di cui tutti abbiamo esperienza anche senza conoscerla pienamente: lo spirito. Abbiamo condiviso questo tipo di esperienza, quella di avere il bisogno ed anche la capacità di donare qualcosa di sé agli altri e di sentire come non sia soltanto un bisogno di appagamento psicologico e umano bensì un’aspirazione più profonda. Quasi una necessità di uscire da sé per comunicarsi con gli altri.
Parlando poi della visione della persona che offre il Vangelo (Siete dei), nessuno di noi l’ha considerata esagerata perché ognuno riconosce chiaramente in sé la chiamata e la potenzialità a raggiungere e realizzare “qualcosa di più grande”.
Punti in comune.
- La persona non è definita dalla ragione
- Non siamo solo corpo e psiche ma anche spirito.
- Bisogno di donarsi proprio della persona.
- Consapevolezza e aspirazione a qualcosa di più grande.
Questioni aperte.
- Fino a che punto abbiamo il diritto di imporre la nostra visione e la nostra credenza sulla persona? (Eutanasia).
Dopo aver letto la documentazione e le domande proposte dal quaderno del PUG riguardo alla definizione di "persona", subito ci siamo trovati direttamente coinvolti e quindi interessati a giungere a conclusioni che potessero darci risposte più ampie ed esaustive su questo tema che ci riguarda personalmente.
Sono emerse posizioni differenti ma concordi nel ritenere difficoltoso dare una definizione esauriente di persona.
Non ci è sembrata adeguata la definizione della persona come individuo della specie umana perché non dice nulla su chi è veramente. Per noi non è una definizione.
Neanche la ragione è la caratteristica più importante che ci definisce come persone. In base alle esperienze personali abbiamo rifiutato tale possibilità perché: un uomo malato di Alzheimer o un bambino neonato oppure un handicappato non sono forse persone? Trovandosi di fronte a loro, nessuno di noi ha mai pensato di non considerarle persone. Abbiamo quindi trovato un punto di partenza e qualche indizio in più per cercare di definire la persona. Al di là del corpo e della psiche c’è quella componente di cui tutti abbiamo esperienza anche senza conoscerla pienamente: lo spirito. Abbiamo condiviso questo tipo di esperienza, quella di avere il bisogno ed anche la capacità di donare qualcosa di sé agli altri e di sentire come non sia soltanto un bisogno di appagamento psicologico e umano bensì un’aspirazione più profonda. Quasi una necessità di uscire da sé per comunicarsi con gli altri.
Parlando poi della visione della persona che offre il Vangelo (Siete dei), nessuno di noi l’ha considerata esagerata perché ognuno riconosce chiaramente in sé la chiamata e la potenzialità a raggiungere e realizzare “qualcosa di più grande”.
Punti in comune.
- La persona non è definita dalla ragione
- Non siamo solo corpo e psiche ma anche spirito.
- Bisogno di donarsi proprio della persona.
- Consapevolezza e aspirazione a qualcosa di più grande.
Questioni aperte.
- Fino a che punto abbiamo il diritto di imporre la nostra visione e la nostra credenza sulla persona? (Eutanasia).
venerdì 13 febbraio 2009
S.O.S. Gioventù Idente
Carissimo amico,
ti scriviamo dalla Gioventù Idente per farti conoscere l’edizione 2008-2010 del Parlamento Universale della Gioventù (PUG)… forse il progetto più “ambizioso” di cui si fa promotrice la nostra associazione.
In occasione del 50° anno di fondazione dell’istituto dei Missionari e Missionarie Identes, che celebreremo a Roma dal 24 giugno al 2 luglio 2009, insieme a tutti coloro che negli anni hanno conosciuto e condiviso con noi ideali, sogni, progetti, esperienze, a tutti i familiari ed amici che seguono il carisma del nostro istituto, la Gioventù Idente riunirà giovani di tutto il mondo per la realizzazione di una Sessione Internazionale del PUG a Roma: dal 26 al 30 giugno 2009.
Sessioni di Parlamento si sono già svolte in anni precedenti, soprattutto in Spagna, ma l’edizione 2008-2010 del PUG riveste per tutti noi un’importanza grandissima! E’ dal 2008 infatti che il PUG sta coinvolgendo molti più paesi, molti più ragazzi e sostenitori che stanno contribuendo alla diffusione del progetto davvero su scala mondiale.
L’edizione 2008 – 2010 del PUG è denominata: Verso una Carta Magna di valori per una nuova civiltà.
La sessione del PUG a Roma, in giugno 2009, sarà la prima tappa delle sessioni internazionali del PUG.
Le seconda tappa sarà New York, nel 2010, nella sede dell’ONU.
Obiettivo? Redigere - insieme a tutti i giovani, movimenti ed associazioni che vorranno collaborare e partecipare al progetto e all’evento PUG-Roma2009 - una magna carta di principi fondanti, da offrire al mondo, agli organismi internazionali, alle istituzioni, agli enti che vorranno accoglierla. Una carta fondante che possa servire come base per la creazione di nuove Costituzioni.
Cosa è il PUG? Un foro nel quale i giovani possano discutere i temi che più sono oggetto della loro preoccupazione, perché la loro voce non rimanga isolata ma possa essere ascoltata a livello mondiale. Uno spazio di riflessione che permetta loro di sviluppare una visione libera da pregiudizi e capace di aiutarlo a vivere in maniera autentica la sua relazione con Dio, la natura e la società.
Il PUG ha come finalità ultima quella di promuovere l’impegno personale di ogni giovane, qualunque sia il suo credo, la sua cultura o condizione sociale, nel riconoscere, promuovere e difendere gli ideali più nobili che conferiscono dignità alla persona.
Attraverso il PUG, vogliamo lanciare un’appassionante sfida a tutti quei giovani che cercano di dare unità, direzione e senso alla loro vita personale e sociale, nella lotta per un mondo migliore di quello presente.
Il PUG ha già iniziato il suo cammino.
In alcune nazioni e città dove la Gioventù Idente è presente sono già attivi gruppi del PUG che sulla base di un strumento che chiamiamo Quaderno di lavoro (ti rimandiamo per questo al sito del PUG) stanno diffondendo il progetto e fornendo il loro contributo per la messa in atto della sessione plenaria a Roma, giugno 2009.
Il lavoro in equipe si prefigge come obiettivo quello di dare una risposta a quegli interrogativi che la vita quotidiana presenta in ampli settori della nostra società.
Ti invitiamo, carissimo amico,
non solo a prendere parte al progetto,
e a diffonderlo tra i tuoi amici,
nella realtà in cui ti trovi, tra le persone che ti circondano…
ma anche ad apportare il tuo aiuto, nella misura delle tue competenze e capacità…
a collaborare con noi nella realizzazione delle diverse fasi del PUG…
La Gioventù Idente ha oggi più che mai il desiderio di tornare a coinvolgere gli amici che nel tempo hanno condiviso sogni, esperienze, progetti…
Se parte del tuo tempo e delle tue attività riguardano il campo sociale o del volontariato, dell’educazione e dell’insegnamento, crediamo che questo progetto possa motivare fortemente i giovani in relazione con te.
Attraverso il Quaderno di lavoro uno strumento basico che può essere adattato o arricchito e che ha lo scopo di facilitare la riflessione e l’impegno dei giovani, potrai farti promotore del PUG e incoraggiare occasioni di dialogo e discussione tra la gente.
La Gioventù Idente è a tua disposizione per aiutarti a presentare il Parlamento ai tuoi amici, o a giovani che consideri possano nutrire interessi comuni, a seguire e coordinare il lavoro, a condividere e scambiare esperienze.
Visita il sito della Gioventù Idente e del Parlamento Universale della Gioventù per scaricare più informazioni sulla natura, gli obiettivi, le finalità, i destinatari del progetto; per conoscere il programma dettagliato delle giornate dell’evento PUG-Roma 2009; per accedere ai materiali di lavoro e riflessione creati dai gruppi –PUG attivi in varie parti del mondo…
Per qualsiasi proposta, suggerimento, richiesta; per aderire al progetto, per informarvi anche sul programma dell’incontro di Roma, potrete contattarci a queste emails:
Eleanna Guglielmi (Bologna) eleanna@identeyouth.org
Bernardo De Angelis (Bologna) bernardodeangelis@yahoo.it
Alessandra Carrafelli (Bologna) identeyouthitalia@gmail.com
Paolo Zordan (Atessa - Chieti) paolozordan@inwind.it
Daniel Ezquerra(Atessa - Chieti) dezquerra.mid@gmail.com
Anna Pedretti (Roma) annapedretti05@yahoo.it
Pilar Cediel (Roma) pcediel2000@yahoo.it
Enribo Bayo (Fucecchio, Firenze) enrico.bayo@tin.it
Flavia Bosso (Genova) flavia.bosso@fastwebnet.it
Ti ringraziamo per la tua attenzione, nella speranza che questo 2009 che segna già una nuova e specialissima tappa nel nostro istituto e nella nostra Gioventù Idente, ci porti a rincontrarci e tornare a collaborare insieme in questo nostro destino comune, ovunque tu sia, qualunque strada tu stia percorrendo…
Un caro saluto,
Eleanna, Bernardo, Paolo, Anna,
Pilar, Alessandra, Daniel, Enrico, Flavia
Gioventù Idente
mercoledì 4 febbraio 2009
Verso una Magna Carta di valori per una nuova civiltà
http://atheneumroma.blogspot.com/
Quest’anno nel nostro Athenaeum approfondiremmo insieme gli argomenti proposti dal PARLAMENTO UNIVERSALE DELLA GIOVENTU’ (PUG), foro promosso dalla Associazione Giovanile Gioventù Idente, dove tutti i giovani di qualsiasi credo, cultura e condizione sociale, possano unirsi per discutere quei temi oggetto della sua preoccupazione e manifestare le sue conclusioni in modo che la sua voce possa essere ascoltata a livello mondiale.
Quest’anno nel nostro Athenaeum approfondiremmo insieme gli argomenti proposti dal PARLAMENTO UNIVERSALE DELLA GIOVENTU’ (PUG), foro promosso dalla Associazione Giovanile Gioventù Idente, dove tutti i giovani di qualsiasi credo, cultura e condizione sociale, possano unirsi per discutere quei temi oggetto della sua preoccupazione e manifestare le sue conclusioni in modo che la sua voce possa essere ascoltata a livello mondiale.
Lo scopo dei nostri prossimi incontri sarà, produrre insieme un materiale conclusivo delle nostre riflessione da poter presentare nella prossima sessione plenaria.Il PUG 2008-2010: “Verso una Magna Carta di valori per una nuova civiltà”, ha come temi di riflessioni per quest’anno:
La persona
La società
La libertà
L’uguaglianza
La solidarietà
La giustizia, il diritto e la pace
L’educazione
L’economia e il lavoro
La tutela dell’ambiente
La persona
La società
La libertà
L’uguaglianza
La solidarietà
La giustizia, il diritto e la pace
L’educazione
L’economia e il lavoro
La tutela dell’ambiente
La prima sessione plenaria si terrà a Roma dal 26 al 30 giugno 2009.
Ti aspettiamo al Caffè di Ripetta, in Via di Ripetta 232 a Roma ogni ultimo venerdì del mese, ore 20.30.
Per un maggiore approfondimento ti invitiamo a visitare la pagina: http://www.puj2009.org/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=84
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